La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU, ovvero Corte EDU) è un organo giurisdizionale internazionale, istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, per assicurarne l’applicazione e il rispetto. Vi aderiscono quindi tutti i quarantasette membri del Consiglio d’Europa.
Ha sede a Strasburgo ma non fa parte dell’Unione europea. Non va neanche confusa con la Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha sede, invece, a Lussemburgo, posto che quest’ultima è un’istituzione effettiva dell’Unione Europea, la cui competenza, peraltro, è di tutt’altra natura, vertendo sull’applicazione del diritto comunitario nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati a fondamento dell’Unione.
La Corte Europea, ovviamente, è l’organo che, attraverso determinate procedure, può pronunciarsi con sentenza. La relativa disciplina è contenuta nel capitolo VIII del titolo II del Regolamento.
L’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, (che lavora anche a contatto con gli stranieri), che si aggiorna con continuità anche sulle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, spiega che il contenuto dei provvedimenti della stessa è statuito dall’art. 74 del Regolamento. Ogni sentenza, in virtù degli artt. 28, 42 e 44 della Convenzione, deve necessariamente riportare, innanzitutto, il nome del presidente e degli altri giudici che compongono la Camera, del cancelliere o del cancelliere aggiunto. Ovviamente, la data della sua adozione e quella della sua pronuncia. Poi l’indicazione delle parti, nonché il nominativo degli agenti, degli avvocati e dei consulenti delle stesse. L’esposizione del procedimento, i fatti di causa, una sintesi delle conclusioni delle parti ed i motivi di diritto. Infine, deve riportare il dispositivo, se necessario, la decisione adottata in ordine alle spese processuali, nonché la indicazione del numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza. Se occorre, anche l’indicazione di quale testo faccia fede. Diversamente da quanto accade nelle sentenze emesse nel nostro Paese, sottolinea l’Avvocato Pitorri, in quelle della Corte Europea, è esposta la opinione individuale del Giudice. Più specificamente, ogni giudice che abbia partecipato all’esame di una determinata fattispecie, sia nella Camera che nella Grande Camera, ha il diritto di allegare alla sentenza l’esposizione della sua opinione individuale, concordante o dissenziente, oppure anche una semplice dichiarazione di dissenso.
Nel successivo art. 75 vi è la disciplina della decisione in ordine all’equa soddisfazione richiesta dal ricorrente, prevedendo che nel caso in cui la Camera verifichi la violazione della Convenzione con la stessa sentenza si definisce anche la questione relativa alla domanda di equa soddisfazione, se la questione appare matura per la decisione. In caso contrario, la Camera si riserva, integralmente o parzialmente, e fissa un ulteriore procedimento. Se viene disposta un’equa soddisfazione, in virtù dell’art. 41 della Convenzione, la Camera può decidere che, qualora il pagamento non intervenga nel termine indicato, saranno dovuti gli interessi moratori sulle somme concesse. Se, poi, viene concessa la misura dell’equa soddisfazione, la Camera o il Comitato possono decidere che, qualora il pagamento non avvenga nel termine indicato, saranno dovuti gli interessi moratori sulle somme concesse. Chiarisce l’Avvocato Pitorri che la Corte pronuncia tutte le proprie sentenze in lingua inglese oppure in lingua francese (a meno che non decida di rendere la sentenza in entrambe le lingue ufficiali). È prevista la pubblicazione delle sentenze nella raccolta ufficiale della Corte, effettuata nelle due lingue ufficiali della stessa. Ulteriormente, l’art. 77 dispone le regole relativamente alla firma, pronuncia e comunicazione della sentenza. Da ultimo, illustra l’Avvocato Pitorri, ogni parte può chiedere l’interpretazione della sentenza entro un anno dal momento della pronuncia. È prevista anche una specifica procedura di revisione della sentenza, oltre all’istanza di revisione di rettifica degli errori materiali o di calcolo e delle inesattezze evidenti (da presentare, perentoriamente, entro un mese dalla data della pronuncia della decisione o della sentenza).
Avvocato Iacopo Maria Pitorri
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